A cura del Comitato Ambiente Valle Versa.
Torniamo dopo un lungo silenzio passato in attesa della Determina finale da parte della Provincia. Questa volta liberi di affermare con sicurezza la vittoria del Comitato e di tutti i cittadini di Cunico e della Valle Versa che si sono opposti alla realizzazione dell’ennesimo impianto di biogas nella loro valle ...
E’ giusto ammettere che eravamo impazienti, e anche un po’ preoccupati per la durata dell’attesa. Ma documento alla mano siamo ora inclini a perdonare l’ansia che questa ci ha creato. Si tratta infatti di 20 pagine di analisi estremamente dettagliata ed incisiva che offre pieno credito al lavoro svolto dal Comitato e supportato dall’amministrazione comunale di Cunico. Di più, a ben leggere il documento si colgono importanti potenziali precedenti che potrebbero in futuro tornare utili in eventuali situazioni analoghe.
In sunto, le motivazioni principali apportate al diniego sono le seguenti:
Mancata disponibilità dei titoli di proprietà dei terreni relativi al sito dell’impianto:
1. le scritture private di promessa di vendita, per altro condizionata all’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla costruzione all’impianto, non sostituiscono atto di proprietà effettiva
2. la presenza di diritti di prelazione e/o contratti di affitto in corso costituiscono negazione della disponibilità dei terreni
3. eventuali richieste di misure di esproprio debbano essere presentate in origine al procedimento autorizzativo
4. le suddette misure di esproprio possano, se determinate opportune, essere esercitate comunque solo ed esclusivamente in relazione alle opere di connessione alla rete e NON per il sito ospitante l’impianto
Inidoneità dell’area agricola di localizzazione dell’impianto:
1. la classe agricola I del terreno rende il sito inidoneo ad ospitare un impianto di tipologia e dimensione come quello proposto
Mancata o tardiva presentazione della documentazione tecnico/amministrativa relativa all’elettrodotto
Carenza delle valutazioni attestanti la compatibilità ambientale e territoriale dell’intervento, anche in relazione alla presenza di altri impianti similari nelle vicinanze.
Come prima accennato il documento della Provincia contiene inoltre alcuni altri punti di notevole interesse che riteniamo utile sottolineare anche a futuro uso e consumo del nostro come di altri comitati.
In più passaggi si sottolinea l’importanza, ai fini dell’approvazione, della completezza della documentazione necessaria alla esaustiva analisi del progetto da parte di tutti gli enti coinvolti NEL CORSO e non dopo il termine dei lavori della Conferenza dei Servizi. Nel nostro caso, ad esempio, il proponente non solo non ha fornito fino all’ultimo alcuni dei dati richiesti, ma le continue aggiunte e modifiche apportate alla documentazione iniziale hanno portato allo stravolgimento del progetto iniziale, inficiando in questo modo la possibilità di esame e giudizio dello stesso.
La Provincia sottolinea esplicitamente il diritto dell’Amministrazione comunale ad esprimere la propria opinione nel corso della Conferenza non solo ed esclusivamente per gli aspetti riconducibili alla materia urbanistica. Bensì ne riconosce la facoltà di contribuire direttamente alle valutazioni di carattere ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza connessi alla localizzazione degli impianti. In particolare si riconosce al contributo del Comune di Cunico alla Conferenza dei Servizi di essere stato 1) congruamente motivato e 2) strettamente rilevante l’oggetto della Conferenza. Laddove il parere comunale ha esulato dalla propria più stretta sfera di competenza, gli si riconosce comunque il valore di elemento utile alla discussione nella conferenza stessa.
Ugualmente, la determina della Provincia ribadisce il pieno diritto di valutazione delle osservazioni esposte dal Comitato Ambiente Valle Versa in qualità di portatore degli interessi della cittadinanza. Per il valore di riconosciuto precedente citiamo in particolare il seguente passaggio: “Per quanto riguarda “l’allarme botulismo” segnalato dal Comitato si rileva che lo stesso non ha trovato un puntuale riscontro nel contributo igienico-sanitario prodotto dall’ASL in sede di conferenza. Non può, tuttavia, escludersi – quantomeno a livello di approfondimento istruttorio nell’ambito di successivi provvedimenti autorizzativi relativi a similari impianti di digestione anaerobica – l’applicabilità del “principio di precauzione” in quanto il livello del rischio igienico-sanitario segnalato non è ad oggi quantificato da norme che individuano misure specifiche di sicurezza.“
In ultimo, tra i potenziali precedenti, segnaliamo con particolare interesse il tema ‘spinoso’ dell’utilizzo in cogenerazione del calore termico prodotto dall’impianto. Il progetto ne proponeva l’utilizzo da parte di un impianto di post-produzione presentato dal proponente quale parte integrante del progetto. Nelle note dell’Amministrazione comunale si contestava la pertinenza di tale processo all’interno della procedura di autorizzazione unica o, alternativamente, la qualifica cogenerativa dell’impianto stesso. In parole semplici, l’argomento era “delle due, una”, o si tratta di un processo esterno all’impianto di biogas, oppure di autoconsumo e quindi NON di cogenerazione.
Nella determina finale la Provincia ha scelto di confermare la natura di ‘opera connessa’ di questo processo, e come tale la sua inclusione nel procedimento di autorizzazione unica, affermando però anche che , citiamo, “può essere considerata meritevole di approfondimento la questione posta dal Comune circa la necessità di qualificare come “autoconsumo” il calore utilizzato per l’essiccazione del digestato, e quindi di escludere lo stesso dal calcolo degli indici energetici attestanti la natura cogenerativa dell’impianto.
In effetti, pur non potendo formalmente definire “autoconsumo” il suddetto calore (che, pertanto, concorre legittimamente al calcolo degli indici sopra richiamati), occorre rilevare come lo stesso venga unicamente utilizzato per trattare il materiale autoprodotto dall’impianto, peraltro generando nuove emissioni in atmosfera. In termini di bilancio emissivo, quindi, il sistema scelto per il recupero del calore cogenerato non determina alcun beneficio a livello locale, in quanto non comporta lo spegnimento di utenze termiche esistenti né la compensazione delle relative emissioni inquinanti“.
Lungi dall’essere una questione di ‘lana caprina’ riteniamo questo un tema importante, meritevole di ulteriore approfondimento che ci proponiamo di sviluppare presto in futuri articoli. La possibilità di applicare ad un impianto a biogas la qualifica di "cogenerativo" è infatti centrale all’ottenimento di incentivi economici notevolmente maggiorati. L’uso improprio di queste agevolazioni apre potenzialmente la strada a operazioni speculative nei confronti delle quali il Comitato intende mantenersi vigile.
COSA SUCCEDE ADESSO?
Da parte del proponente esiste la possibilità di presentare ricorso al TAR, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in opposizione alla determina della Provincia.
In alternativa è facoltà del proponente presentare richiesta di autorizzazione ax-novo ad un progetto che tenga conto e soddisfi positivamente tutte le motivazioni di diniego espresse dalla Conferenza dei Servizi. Come è ovvio il Comitato rimarrà vigile in tal senso.
Da parte del Comitato, è nostra intenzione tornare presto per raccontare meglio e più dettagliatamente la nostra esperienza, per condividere le strategie e le scelte che abbiamo adottato e che grazie al giusto mix di impegno e determinazione, conditi forse anche da un pizzico di fortuna, ci hanno portato ad un risultato di cui siamo debitamente orgogliosi.