Ecco il testo diramato dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali quale "Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo".
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 2.
(Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è determinata l’estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, tenendo conto dell’estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell’estensione del suolo che risulta già edificato, dell’esistenza di edifici inutilizzati, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.
2. Con atto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la superficie agricola edificabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse Regioni.
3. Qualora la Conferenza non provveda entro il termine di 180 giorni dall’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale
e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese.
Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali deve presentare, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.
6. Il decreto di cui al comma 5 è adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Il Comitato di cui al comma 5 è così composto:
a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica;
e) cinque rappresentati designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
8. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, l’estensione dei terreni agricoli edificabili, ripartendola tra i Comuni esistenti sul territorio regionale, anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi.
9. Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Art. 3.
(Divieto di mutamento di destinazione)
1. I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall’ultima erogazione.
2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell’atto.
3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 4.
(Misure di incentivazione)
1. Ai Comuni e alle Province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante ristrutturazione e restauro di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 da chiunque realizzati, se subordinati al rilascio del permesso di costruire, le Regioni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, tramite apposita previsione nelle tabelle parametriche per il calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione e tramite la previsione di valori massimi del costo di costruzione indipendentemente dal costo degli interventi da realizzare.
4. Le spese per gli interventi di cui al comma 1 si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e sino al limite di euro 350.000,00.
Art. 5.
(Registro degli Enti Locali)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all’art. 2, comma 8.
Art. 6.
(Abrogazioni)
1. E’ abrogato l’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, n. 285, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011, n. 27.