Prima bozza di Disegno Legge per contenere il consumo di suolo

Ecco il testo diramato dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali quale "Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo".

Art. 1.
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.  
2. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.
(Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori)
1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  d’intesa  con  il  Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  è  determinata  l’estensione  massima  di  superficie  agricola  edificabile  sul  territorio nazionale, tenendo conto dell’estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane,  dell’estensione  del  suolo  che  risulta  già  edificato,  dell’esistenza  di  edifici  inutilizzati, dell’esigenza  di  realizzare  infrastrutture  e  opere  pubbliche  e  della  possibilità  di  ampliare  quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.
2.  Con  atto  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  la  superficie  agricola edificabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse Regioni.
3.  Qualora  la  Conferenza  non  provveda  entro  il  termine  di  180  giorni  dall’adozione  del  decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  ambientali  e  forestali,  sentito  il  Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.
5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  d’intesa  con  il  Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  e  acquisita  altresì  l’intesa  della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le Regioni e le Province autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale
e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese.
Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito  nazionale, che il Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  deve  presentare, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.
6. Il decreto di cui al comma 5 è adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Il Comitato di cui al comma 5 è così composto:
a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica;
e) cinque rappresentati designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
8. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma  4,  l’estensione  dei  terreni  agricoli  edificabili,  ripartendola  tra  i  Comuni  esistenti  sul territorio regionale, anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi.
9.  Se  le  Regioni  non  provvedono  entro  il  termine  di  180  giorni  dall’adozione  del  decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e  nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Art. 3.
(Divieto di mutamento di destinazione)
1. I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall’ultima erogazione.  
2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell’atto.
3.  Nel  caso  di  trasgressione  al  divieto  di  cui  al  comma  1  si  applica,  al  proprietario,  la  sanzione amministrativa  non  inferiore  a  euro  5.000,00  e  non  superiore  a  euro  50.000,00  e  la  sanzione accessoria  della  demolizione  delle  opere  eventualmente  costruite  e  del  ripristino  dello  stato  dei luoghi.

Art. 4.
(Misure di incentivazione)
1.  Ai  Comuni  e  alle  Province  che  procedono  al  recupero  dei  nuclei  abitati  rurali,  mediante ristrutturazione  e  restauro  di  edifici  esistenti  e  conservazione  ambientale  del  territorio,  è  attribuita priorità  nella  concessione  di  finanziamenti  statali  e  regionali  eventualmente  previsti  in  materia edilizia.
2. Il  medesimo  ordine  di  priorità  di  cui  al  comma  1  è  attribuito  ai  privati,  singoli  o  associati,  che intendano  realizzare  il  recupero  di  edifici  nei  nuclei  abitati  rurali,  mediante  gli  interventi  di  cui  al comma 1.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 da chiunque realizzati, se subordinati al rilascio del permesso di costruire, le Regioni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 16  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20  ottobre  2001, n.  245, tramite  apposita  previsione  nelle  tabelle  parametriche  per  il  calcolo  dell’incidenza  degli  oneri  di urbanizzazione e tramite la previsione di valori massimi del costo di costruzione indipendentemente dal costo degli interventi da realizzare.
4. Le spese per gli interventi di cui al comma 1 si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e sino al limite di euro 350.000,00.

Art. 5.
(Registro degli Enti Locali)
1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  ambientali  e  forestali,  presso  il  medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all’art. 2, comma 8.

Art. 6.
(Abrogazioni)
1.  E’  abrogato  l’art.  2,  comma  8,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, n. 285, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011, n. 27.

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