A cura della Segreteria della Sezione albese di Italia Nostra.
Abbiamo letto con interesse l’articolo giornalistico “L’occhio dei droni riprende gli edifici a rischio crolli nelle strade più frequentate” (“La Stampa”, n. 325, 25/11/2021) a Farigliano. In esso viene data notizia dell’effettuato monitoraggio tramite droni per vari immobili onde verificarne l’attuale situazione statica, su incarico dell’Amministrazione comunale. Tale operazione ha messo in evidenza la criticità accentuata per alcuni di essi. Poiché si rende necessario intervenire con una certa urgenza, però onde prevenire eventuali opere di demolizione, questa Sezione di Italia Nostra rende noto alla Soprintendenza, alla Regione e al Comune alcune puntualizzazioni...
Per gli edifici d’interesse storico-ambientale o storico-architettonico, individuabili nel centro urbano od in prossimità di esso, innanzitutto è necessario un appropriato accertamento tecnico e culturale, atto ad evidenziarne sia l’effettiva condizione attuale, sia la valenza quale bene culturale per la collettività.
Va inoltre evidenziato che a Farigliano esistono vincoli specifici, ai sensi della Legge statale n. 1089 dell’1/6/1939, per i seguenti edifici pubblici o religiosi: cappella di S. Nicolao, chiesa parrocchiale, fontana di marmo sulla piazza, vecchio palazzo comunale, resti del castello, santuario della Mellea; in aggiunta a questi vanno elencati altri fabbricati con relativi provvedimenti vincolistici ai sensi della succitata Legge di tutela: casa Costa (vecchia fontana, finestra in cotto), casa Ellena in via Principe Amedeo 7, casa dell’antico Ospedale in via Verdi, casa Piacenza (camino in stucco del secolo XVI e soffitto in legno), casa Revelli e Bruno in via Principe Amedeo 6, casa sopra la cinta sulla via del castello (decorazioni dei secoli XV e XVI); tutti sono inclusi nell’Elenco edifici monumenti. Provincia di Cuneo, redatto nel secolo scorso dal competente Ministero.
Per quanto riguarda l’antico oratorio della Confraternita (trasformato drasticamente in sala cinematografica, circolo del paese) occorre precisare che, a prescindere dalle sue passate modificazioni interne, ogni ulteriore intervento andrà comunque autorizzato preventivamente in applicazione dei corrispettivi articoli della succitata Legge statale n. 1089/1939 (edificio di proprietà pubblica con più di cinquant’anni d’età).
Purtroppo non sarebbe più verificabile l’interezza urbana ed ambientale se si realizzassero altre evidenti “lacerazioni” nel centro storico, con eventuali demolizioni tout court (così non applicando quanto invece prescrive l’art. 24 della vigente Legge regionale n. 56 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni).