Raccolta firme per legge iniziativa popolare per il salario

 Si è avviata anche ad Asti, su iniziativa di Sinistra Critica, la campagna di raccolta firme a sostegno dei salari dei lavoratori italiani; questo il messaggio che accompagna il testo della petizione:

Ci hanno imbrogliato per oltre 15 anni. Abolita la “scala mobile” nel 1992 – l’unico strumento per difendere il potere d’acquisto - tutte le retribuzioni hanno perso mediamente 7.000 euro all’anno e ora il 20% di lavoratori e lavoratrici è sotto la soglia di povertà ! Anche l’Istat ha riconosciuto che gli aumenti dei beni di maggior consumo sono da 3 a 5 volte maggiori di quelli registrati.

Mentre i profitti di imprese, banche e assicurazioni hanno il tasso di incremento più alto d’Europa, i salari in Italia sono precipitati all’ultimo posto, anche con la complicità dei sindacati confederali che hanno contrattato al ribasso. Si è avuto un gigantesco spostamento di 120 miliardi di euro all’anno dai salari ai profitti e alle rendite (dati BRI, istituto dipendente dalla Banca centrale europea): per questo non si arriva a fine mese !

Sinistra Critica avvia una campagna nazionale di raccolta-firme di massa per una Legge di iniziativa popolare, che sarà presentata in Parlamento, per:

* un Salario minimo intercategoriale di 1.300 euro netti al mese;

* un Salario sociale per tutti periodi di non lavoro e un Minimo previdenziale di 1000 euro;

* la restituzione integrale del Fiscal drag: se ciò non avviene si attua un furto nelle buste paga, perché per effetto dell’aumento nominale dei salari (che non corrisponde al potere d’acquisto) si pagano più tasse di quanto dovuto dalla legge;

* una nuova Scala mobile, nella forma del recupero automatico annuale del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata.

I soldi ci sono: basta contenere i profitti, eliminando la riduzione del cuneo fiscale alle imprese deciso da Prodi (15 miliardi di euro in due anni !) e introducendo la tassazione al 20% delle rendite finanziarie per chi ha redditi superiori a 50.000 euro all’anno.

I nostri nemici non sono gli altri lavoratori – italiani o migranti che siano – ma i padroni che hanno fatto fortuna sia coi governi di centrodestra che di centrosinistra.

E' questo il pacchetto sicurezza che ci vuole ! Sicurezza di poter campare decentemente !



Questo il testo della legge di iniziativa popolare per il salario proposto da Sinistra Critica:

Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile



Articolo 1

1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata Salario Minimo Intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all'importo definito ai sensi della presente legge. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC.

2. Lo SMIC è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.

3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7.5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo Smic si applica al livello retributivo inferiore, e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.



Articolo 2

(Delega al governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno 12 mesi e residenti in Italia da almeno 18 mesi;

b) stabilire l'importo del salario sociale nella misura di 1000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto per il 70% in forma monetaria dal Ministero del Lavoro e per il restante 30% in beni e servizi gratuiti forniti dalla Regione tramite bonus opzionali; stabilire in 36 mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo , in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all'assunzione dell ’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;

c) fissare l'importo dei dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;

d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1% dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’Economia;

e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata , o realisticamente prevedibile , e inflazione reale sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.



Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle seguenti misure:

a) unificazione al 20% dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;

b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, di cui all’articolo 1, commi 266-269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè delle disposizioni introdotte dall' articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

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