L’Associazione interviene su un ipotetico “divieto di volantinaggio” che sarebbe in vigore in tutta la città di Pescara. Sabato scorso bloccati due volantinaggi sull’acqua.
Divieto e limitazione del volantinaggio. A Pescara sarebbero negati e compressi sia il diritto del cittadino di esprimere le proprie idee previa la diffusione di scritti e sia quello del pubblico di poter ricevere liberamente informazioni accettando volantini. Il WWF Abruzzo ha presentato oggi una nota dettagliata al difensore civico del Comune di Pescara per chiedere il suo intervento rispetto a quanto accaduto Sabato scorso 7 giugno in due diversi episodi, durante la distribuzione di volantini relativi al problema dell’acqua inquinata in Val Pescara. In una delle due occasioni un volontario del WWF è stato prima identificato da un Vigile Urbano che gli ha poi intimato di interrompere l’attività in quanto i volantinaggi a Pescara sarebbero vietati in base al Regolamento Comunale sulla Pubblicità. Nel secondo caso gli attivisti del WWF e di due altre organizzazioni (Marelibero e Abruzzo Social Forum) sono stati semplicemente allontanati. A nulla sono serviti i decisi richiami dei volontari all’Art.21 della Costituzione che sancisce la Libertà di Espressione.
Nonostante diversi colloqui avuti con i dirigenti del Corpo dei Vigili Urbani alla fine è emersa una dichiarazione rilasciata alla stampa del Dr. Grippo, Comandante dei Vigili, in cui si continua a sostenere che le attività di volantinaggio di associazioni, partiti, sindacati ecc. sarebbero regolate dall’art.20 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità. Quest’ultimo fa esplicito riferimento al divieto di volantinaggio per la pubblicità su tutto il territorio comunale e, comunque, al pagamento di un’imposta per la distribuzione per le strade di stampati.
E’ bastata una rapida ricerca via internet all’associazione per trovare diverse sentenze della Corte Costituzionale che possono chiarire ai Vigili Urbani di Pescara che:
-la distribuzione di volantini a mano nell’ambito di iniziative di tipo ideologico è attività tutelata dall’Art21 della Costituzione;
-non è assolutamente soggetta al pagamento di imposte in quanto queste costituirebbero un’insopportabile limitazione della Libertà di espressione.
Da queste sentenze chiarissime deriva non tanto che è errato il Regolamento Comunale della Pubblicità, che si applica alle attività di tipo commerciale ma che è del tutto fuorviante l’interpretazione che ne ha dato il Corpo dei Vigili Urbani.
Dichiara Dante Caserta, Presidente Regionale del WWF “Quanto accaduto è grave in quanto, a nostro avviso, sono stati lesi ben due diritti, quello, tutelato dall’Art.21 della Costituzione, di esprimere liberamente con scritti le proprie idee e quello del pubblico, tutelato dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo del 1950, di ricevere liberamente le informazioni. In democrazia avere volontari che divulgano le proprie idee dovrebbe essere visto come un fatto positivo, da sostenere, e non una cosa da reprimere o da limitare. Ad esempio, sulla vicenda dell’acqua, constatiamo ogni giorno l’enorme interesse da parte dei cittadini a documentarsi. In ogni caso, qui non si tratta di discutere dei contenuti, ma di difendere i diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. Siamo sicuri che anche i Vigili Urbani convengano sulla grande valenza di quanto sancito dalla Costituzione e dalle sentenze della Corte Costituzionale. L’Associazione chiede al Difensore Civico di attivarsi immediatamente per rimuovere ogni ostacolo alla libera diffusione del pensiero.
Dalla Sentenza n.301/00 della Corte Costituzionale: “In definitiva,dunque, dal sistema normativo in esame, correttamente interpretato, non discende affatto che siano soggette all'imposta le forme di propaganda di contenuto ideologico effettuate senza fini di lucro, cui aveva riguardo la sentenza n. 131 del 1973 di questa Corte”).
Dalla Sentenza n.131/1973 della Corte Costituzionale “È indubbio, infatti, che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato. È pur vero che tale libertà non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalità di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti,come già più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non può essere mai tale da rendere più difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero. Nella specie la norma denunciata colpisce anche quelle forme di propaganda meramente ideologica effettuata, senza fini di lucro, a cura diretta dell'interessato, come l'esporre un cartello, o il distribuire personalmente manifestini, nelle quali non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa che giustifichi l'imposizione stessa.”