E’ forse calato l’ultimo atto sul progetto che nel 2007 fu presentato da una delle aziende del gruppo Silvateam per un imponente nuovo impianto di produzione di energia da biomasse (cippato di legno detannizzato) in quel di Castagnole Lanze, località Valle Tanaro. Il TAR del Piemonte ha infatti respinto il ricorso dell’azienda alla “bocciatura” che l’apposita Conferenza dei Servizi, istruita dalla Provincia di Asti, aveva ufficializzato nel 2009 …
Il ricorso era stato rivolto nei confronti di innumerevoli soggetti: Provincia di Asti, Comune di Castagnole Lanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Agenzia delle dogane, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Piemonte, Azienda Sanitaria Locale di Asti, Corpo Forestale dello Stato - Comando di Asti, Provincia di Cuneo, Terna s.p.a., Snam Rete Gas Spa, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti, Acquedotto Valtiglione s.p.a, Unione di Comuni – Comunità collinare tra Langa e Monferrato, Consorzio Irriguo Capitto, Autorità di bacino del fiume Po, Regione Piemonte, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, G.S.E. s.p.a., Coldiretti – Federazione provinciale di Asti, Legambiente circolo Gaia di Asti e, addirittura, del Sindaco di Castagnole Marco Violardo, in proprio ...
La Silvateam New Tech S.r.l. contestava diversi elementi delle valutazioni che portarono la Conferenza dei Servizi a negare l’autorizzazione, in particolare il fatto che:
- l’autorizzazione dell’impianto sarebbe stata subordinata a condizioni e vincoli non previsti da alcuna norma nazionale o comunitaria, in contrasto con l’indicazione di incentivo e agevolazione della tecnologia in questione;
- nell'esame del progetto vi fossero stati difetti di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e conseguente travisamento. Irragionevolezza. Illogicità e ingiustizia manifesta. Taluni pareri sarebbero stati arbitrariamente interpretati quali motivato dissenso e comunque non sarebbe stato correttamente valutato e motivato il prevalente dissenso;
- le decisioni fossero state caratterizzate da un eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia grave e manifesta, travisamento dei fatti e sviamento.
La sentenza del TAR dà, invece, ragione alla Conferenza dei Servizi il cui giudizio sul progetto complessivo muove sull’analisi di "carenze e criticità tali (in particolare per quanto riguarda le prestazioni energetiche ed emissive dell’impianto e la totale assenza di indicazioni progettuali e garanzie circa l’utilizzo effettivo del calore residuo) da poter essere eventualmente sanate solo attraverso un nuovo progetto che preveda rilevanti componenti sostanzialmente diverse rispetto a quello proposto".
Secondo il TAR, l’impianto proposto della Silvateam avrebbe compromesso la qualità globale dell’aria “di una zona che, allo stato, non consente l’uso cogenerativo, il quale a sua volta più facilmente garantirebbe un riequilibrio ecologico finale effettivamente positivo".
Inoltre, non specificava con chiarezza quale fosse la fonte di approvvigionamento idrico dell’impianto e non esprimeva attraverso un progetto adeguato la "rappresentazione e catalogazione dei punti di emissione".
Continua la sentenza del TAR: "Ancora carenze progettuali sono state riscontrate in relazione all’utilizzo effettivo del calore residuo e all’impatto sugli indici di qualità dell’aria dettati dalla l.r. 43/00. Quanto all’efficienza energetica del progetto è pacifico che l’uso cogenerativo (a prescindere dalla puntuali osservazioni tecniche mosse nella memoria del Comune resistente) resta per la centrale sottoposta al vaglio della conferenza di servizi, anche secondo la difesa di parte ricorrente, una mera possibilità in un contesto in cui mancano allo stato gli utenti e le strutture per tale uso. A fronte di ciò l’ARPA ha valutato il progetto complessivamente non competitivo rispetto alle migliori tecnologie possibili evidenziando che la resa energetica proposta (complessivamente al di sotto del 30%) appare non soddisfacente; come già evidenziato la scelta collima con le indicazioni provenienti dal legislatore comunitario. L’impatto inquinante dell’impianto, infatti, non può che essere valutato, come evidenziato anche nella memoria della Provincia, in relazione al tasso di sfruttamento del combustibile impiegato, poiché un basso sfruttamento ovviamente comporta che le emissioni, anche se teoricamente più basse di altri impianti, debbano essere rapportate ad una altrettanto bassa produzione energetica, con conseguente impatto ambientale complessivo proporzionalmente sfavorevole".
Scagionato anche Marco Violardo, Sindaco di Castagnole Lanze, che era stato citato dall’azienda nel suo ricorso al TAR a titolo personale: "Stante la complessità delle questioni le spese di lite sono compensate, con l’eccezione di Marco Violardo. La ingiustificata personalizzazione della lite nei suoi confronti impone l’applicazione del principio di soccombenza, con condanna di parte ricorrente a rifondergli le spese di lite liquidate in € 3000,00 oltre IVA e CPA".