Una Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte individua le aree e i siti non idonei all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra.
Secondo il Movimento Stop al Consumo di Territorio si tratta di una decisione insufficiente che consegna ai lobbisti del fotovoltaico “industriale” i terreni ancora fertili del Piemonte, peggiorando di fatto una situazione di sfruttamento senza limiti …
Il Movimento Stop al Consumo di Territorio (a livello tanto nazionale quanto piemontese) è stato protagonista di una specifica campagna di opinione denominata “Sì al fotovoltaico, ma non su terreni liberi”, avviatasi nel Novembre 2009, che si è dimostrata essenziale per smuovere le regolamentazioni generali da parte della Conferenza Unificata Stato/Regioni. A livello regionale abbiamo lungamente interloquito con la precedente amministrazione e con tutte le amministrazioni provinciali al fine di affermare il principio – per noi essenziale – della difesa dei suoli agricoli.
Siamo ora lieti di notare come le scelte dei Legislatori e delle amministrazioni locali inizino a prendere in autentica considerazione i nostri principi. Purtroppo, però, il Movimento Stop al Consumo di Territorio prende atto della buona volontà e delle buone intenzioni manifestate dalla Regione Piemonte dapprima con l’individuazione dei cosiddetti “criteri ERA” (introdotti con la D.G.R. del 28/9/2008 - relazione programmatica sull’energia) e poi con la cosiddetta “moratoria” per gli impianti fotovoltaici (introdotta dall’art. 27 della L.R. 18/2010) al fine di salvaguardare alcune aree “sensibili e pregevoli” del territorio regionale dalla incontrollata installazione degli impianti fotovoltaici a terra.
Con la Deliberazione di Giunta approvata lo scorso 14 Dicembre (n. 3-1183 e relativo suo allegato), dobbiamo rilevare, invece, che sono stati ribaltati buona parte dei presupposti che avrebbero dovuto portare a conciliare i principi di tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio con i principi di sviluppo delle energie rinnovabili, peraltro desumibili dai principi costituzionali e dagli indirizzi impartiti dalla Convenzione europea del paesaggio, dal vigente Piano Territoriale Regionale, dal nuovo Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesaggistico e dai Piani Territoriali delle Province.
Nelle premesse della D.G.R., giustamente viene evidenziato che per l’attuazione delle Linee guida statali (D.M. 10/9/2010), le varie Direzioni della Regione Piemonte hanno effettuato la prevista istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano gli obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree degli impianti; in realtà - come si può rilevare dai contenuti dell’allegato alla stessa D.G.R. - si sono disconosciute alcune importanti problematiche sempre più attuali, quali quelle del consumo scriteriato del suolo agricolo fertile e quelle della tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
In particolare, non si sono individuate tra le “aree inidonee”, notevoli aree tutelate e di pregio in quanto come dichiarato dalla stessa Regione le stesse possiedono una perimetrazione troppo estesa; tra le aree non individuate ne fanno parte le cosiddette “zone tampone/cuscinetto” a tutela dei siti UNESCO (esistenti ed oggetto di candidatura), svariati beni culturali e paesaggistici oggetto dei “vincoli/individuazioni” di tutela di cui allo specifico Codice, nonché quelli individuati dai vigenti Piani Regolatori dei Comuni, le Zone di Protezione Speciale (relative alla conservazione degli uccelli selvatici), parte delle aree agricole ad elevata fertilità (quelle di 1^ e 2^ classe di capacità d’uso del suolo), la totalità delle aree agricole a buona fertilità (quelle di 3^ e 4^ classe d’uso del suolo) e la totalità delle aree per produzioni agricole ed agroalimentari di pregio (D.O.P., I.G.P., I.G.T., S.G.T., ecc.). Inoltre, cosa ancora più grave, le aree indicate come “inidonee”, in realtà non sono aree di “esclusione”, ove vi sarebbe un divieto a priori vincolante per la presentazione delle istanze, ma sono solamente aree ove vi è un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni.
In base a quanto sopra rilevato, con la citata Deliberazione, la Regione Piemonte ha consegnato in mano ai lobbisti del fotovoltaico a terra una norma idonea alla “libera speculazione” su gran parte dei terreni liberi, contrariamente a quello che invece hanno fatto altre Regioni (Toscana, Puglia ed Emilia Romagna), il tutto letto con l’impossibilità per i Comuni di limitare/regolare il fenomeno: si tratta, a nostro parere, di una situazione che ha di fatto peggiorato – e di molto – la realtà già previgente.
Per tale motivo, sollecitiamo la Giunta della Regione Piemonte ad un incontro urgente, augurandoci piena disponibilità ad apportare correttivi essenziali alla Deliberazione approvata e, così, evitare una situazione davvero insostenibile che non potrà che creare danni irreversibili, tanto nel breve quanto nel medio periodo.