Oggetto: Richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004) del paesaggio di San Marzanotto (Frazione del Comune di Asti).
Le sottoscritte Associazioni e Comitati richiedono agli Enti territoriali competenti (REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI ASTI, COMUNE DI ASTI e DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE) di voler attivare la Procedura prevista dalla normativa vigente (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) per giungere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio di San Marzanotto (Frazione di Asti). Tale richiesta è inoltrata per conoscenza anche in sede europea alla RECEP_ENELC (European Network of Local and Regional authorities for the Implementation of the European Landscape Convention sotto l’egida del COUNCIL OF EUROPE’S CONGRES) e al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione - Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio).
L’intendimento di procedere alla richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ha trovato elaborazione in occasione di un apposito incontro di studio (nota 1), tenutosi presso il Centro civico di San Marzanotto Sabato 6 febbraio 2010, dove sono state presentate le risultanze di studi e riflessioni condotti da studiosi in campo normativo, storico-artistico, paesaggistico, naturalistico, etno-antropologico ed urbanistico che hanno permesso di evidenziare le singolari peculiarità del paesaggio locale (nota 2) che soddisfano pienamente la aspettative della normativa di riferimento, con specifico riguardo al CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
Si allega alla presente le risultanze della giornata di studio e i rimandi bibliografici a comprova delle eccezionali peculiarità del territorio di San Marzanotto e dell’Astigiano nel suo insieme, le cui realtà viticole di eccellenza aspirano ad un riconoscimento da parte dell’UNESCO, come Patrimonio dell’Umanità.
Tale obiettivo fa diretto riferimento alle Carte internazionali dell’UNESCO, nelle quali i temi della diversità e ricchezza culturale risultano essere un punto saliente ed imprescindibile di uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future (nota 3).
Come associazioni e comitati promuoventi la Dichiarazione di interesse pubblico del paesaggio di San Marzanotto si è consapevoli del fatto che uno sviluppo realmente sostenibile e lungimirante può essere concretamente realizzato attraverso una attenta, accurata e capillare identificazione, protezione, conservazione (nota 4), valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale presente, mettendo necessariamente in campo il massimo delle risorse disponibili (nota 5); mediante la promozione dell’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale (nota 6), attraverso un’azione volta a rispettare e proteggere i saperi tradizionali (nota 7); mediante la promozione di interventi di valorizzazione e fruizione, specie turistica, degli elementi del patrimonio locale, da realizzarsi attraverso un’ampia condivisione e consenso delle comunità interessate con l’intervento attivo della società civile, dell’associazionismo, delle Università e della scuola, degli specialisti dei vari settori e dei media (nota 8) e soprattutto attraverso la compilazione di inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio (nota 9).
LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI E COMITATI
facendo esplicito riferimento alla CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO, sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000 e ratificata dal Parlamento italiano in data 9 gennaio 2006 (legge n° 14/2006) (nota 10), la quale nel Preambolo (nota 11) recita testualmente:
“Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”
e che all’articolo 5 (nota 12) enuncia la inderogabile necessità di:
“avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”
SI RITENGONO
pienamente titolate dalla suddetta Convenzione a concorrere attivamente alla pianificazione territoriale con le preposte istituzioni pubbliche nella prospettiva di un partecipato governo del paesaggio locale (nota 13),
RICHIEDONO
l’avvio della procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le eccezionali peculiarità paesaggistiche, geologiche e paleontologiche del territorio di San Marzanotto evidenziato in cartografia allegata, ai sensi del recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42), secondo quanto espressamente enunciato dall’Art. 136 per l’individuazione dei beni paesaggistici,
(capoverso a):
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; e
(capoverso d):
le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è rivolta alla preposta COMMISSIONE PROVINCIALE, prevista dall’Art. 137 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che espressamente assegna alle Commissioni provinciali:
“il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136”. (…) La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.”
Tale Commissione provinciale dovrà valutare, come espressamente indicato dal successivo Articolo 138:
“la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 3. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico”.
Al fine di addivenire per le aree in oggetto ad una dichiarazione conclusiva, al termine dell’iter previsto dalla nuova normativa, da parte della REGIONE PIEMONTE, così come espressamente indicato dall’Art. 140 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che testualmente recita:
“La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136. (…) I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione”,
da parte degli scriventi si provvede ad inviare copia della documentazione in oggetto al Presidente della Regione Piemonte e ai competenti uffici regionali.
Si provvede, inoltre, ad informare della richiesta di attivazione della procedura in oggetto per il riconoscimento di pubblico interesse del paesaggio di San Marzanotto l’OSSERVATORIO NAZIONALE e l’OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO, entrambi previsti all’Art. 132 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, che testualmente recita:
“Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”
affinché possano essere effettuare da tali organismi le valutazioni più opportune per conseguire l’obiettivo primario di una piena ed effettiva salvaguardia del paesaggio segnalato.
Si richiede, infine, TASSATIVAMENTE che sino alla definitiva espressione di un parere sulla richiesta in oggetto di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico del territorio segnalato da parte della preposta Commissione provinciale e della successiva valutazione regionale, ogni trasformazione pregiudizievole,
SIA SOSPESA
onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e specifici strumenti operativi istituiti dal recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
San Marzanotto, 6 Febbraio 2010
Comitato spontaneo Belangero di San Marzanotto (Asti)
Consulta delle organizzazioni ambientaliste della Provincia di Asti
Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano
Movimento Stop al Consumo di Territorio
Associazione Villa Paolina WWF Asti
Italia Nostra Asti
Pro-Natura Asti
Lipu Asti
Circolo Gaia di Legambiente Asti
Associazione Davide Lajolo
Pro-Loco San Marzanotto
Comitato Palio
Gruppo Alpini
Comitato Promotore Club UNESCO di Asti
Circoscrizione San Marzanotto – Valletanaro
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
[Costituzione della Repubblica italiana. Art. 9.]
Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. Il paesaggio non può e non deve essere più considerato come bene illimitatamente disponibile e gratuito.
[Manifesto di Soglio, 2003]
NOTE:
1. Il Comitato spontaneo BELANGERO di San Marzanotto (AT) in collaborazione con la Consulta delle organizzazioni ambientaliste della Provincia di Asti, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Movimento Stop al Consumo di Territorio, Associazione Villa Paolina WWF Asti, Italia Nostra Asti, Pro-Natura Asti, Lipu Asti, Circolo Gaia di Legambiente Asti, Associazione Davide Lajolo, Pro-Loco, Comitato Palio, Gruppo Alpini, Comitato Promotore Club UNESCO di Asti, Circoscrizione San Marzanotto – Valletanaro, ha organizzato un incontro di studio sul tema “DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO del paesaggio e del territorio in cui viviamo” (6 febbraio 2010 ore 9.00 - Centro Civico di San Marzanotto paese). Hanno portato un contributo di approfondimento: Avv. Carlo Ottonelli (Comitato spontaneo Belangero), Dott.ssa Agnese Argenta (Ricercatrice di storia locale), Prof. Marco Devecchi (Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano), Prof. Erildo Ferro (Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano), Dott. Alessandro Mortarino (Movimento Stop al Consumo di Territorio), Prof.ssa Laurana Lajolo (Associazione Davide Lajolo), Prof. Gian Luigi Bravo (Comitato Promotore del Club UNESCO di Asti) e Dott.ssa Marisa Valente (Presidente della Consulta delle Associazioni ambientaliste della Provincia di Asti).
2. Il territorio del Monferrato Astigiano si connota per caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche tali da essere percepite dalla popolazione come un valore identitario per sé stessa. Si tratta di valori simbolici ed espressivi, aspetti sociologici, antropologici ed etnologici, che definiscono una cultura materiale e “immateriale” comune ad un territorio ricco di beni culturali e paesaggistico/ambientali. Esiste inoltre un particolare rapporto tra territorio ed economia che nei secoli ha sviluppato una “civiltà” legata al vino, che permette la produzione di vini di pregio, ricavati da vitigni autoctoni, unici per tipologia e qualità, diversi tra loro da collina a collina: Freisa, Grignolino, Cisterna, Ruchè, ecc., insieme ai più diffusi Barbera, di Asti e del Monferrato e al Nebbiolo. La coltivazione della vite avviene in un paesaggio di colline dolci, costituite da una sabbia sottile (principalmente astiana, bacino terziario piemontese) all’interno della quale sono stati rinvenuti importanti giacimenti fossili marini, come la cosiddetta “balena di Asti”, per la quale è in fase di completamento il Museo Paleontologico di Asti, fortemente voluto dall’Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiane.
3. CONVENZIONE DELL’ UNESCO PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI (2005)
Art. 6. (Principio dello sviluppo sostenibile) La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.
4. CARTA DI NAPOLI, ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SU "LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO" (1999)
Art. - 2.- Tutela, sviluppo sostenibile e gestione.
Considerato che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana, si sottolinea l’importanza fondamentale delle azioni di prevenzione, che intendono evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi sul paesaggio prima della loro manifestazione. Queste devono integrarsi con quelle mirate al controllo dinamico delle trasformazioni.
5. CONVENZIONE DELL’ UNESCO PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE (1972)
Art. 4 - Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.
6. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL’ UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).
Art. 14 – (Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:
a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale.
7. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001).
Linee essenziali di un piano d'azione della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.
14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali.
8. CARTA PALAZZO VALENTINI - RUOLO ENTI TERRITORIALI RISPETTO AI PATRIMONI UNESCO (2006).
9. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL’ UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).
Art. 12 – (Inventari) Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.
10. RATIFICA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Gazzetta Ufficiale N. 16 del 20 Gennaio 2006 - LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000)
Art. 3. ENTRATA IN VIGORE.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
11. PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Firenze, 20 ottobre 2000) - Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo cosi' al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (…)
12. CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (Firenze, 20 ottobre 2000) Articolo 5 - Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna a :
a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
13. Al fine di rendere edotto il Consiglio d’Europa [tramite RECEP-ENELC - EUROPEAN NETWORK OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATIO OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION ] dell’intendimento degli scriventi di operare nello spirito e nella lettera della suddetta Convenzione si invia copia della presente, affinché il Consiglio stesso possa valutare l’effettiva applicazione della Convenzione negli articoli su indicati da parte delle Istituzioni interessate.