L'acqua in bottiglia non è superiore all'acqua di rubinetto

ImageRicordate la recente pubblicità di Mineracqua - l’associazione nazionale che riunisce i produttori di acqua minerale in Italia - che sosteneva la superiorità dell’acqua in bottiglia sull’acqua di rubinetto ? Ebbene lo slogan: “Acqua minerale. Molto più che potabile” è stato bocciato dal Giurì dell'Autodisciplina pubblicitaria. E per questo dovrà essere sospesa. Il Forum nazionale dei Movimenti per l’Acqua aveva espresso a gran voce le sue perplessità. Perplessità confermate dalla sentenza dello scorso 30 novembre, le cui motivazioni complete però devono ancora essere pubblicate ...

Una campagna, quella di Mineracqua, nata in risposta a quella di Coop: “Acqua di casa mia”. In cui si invitano consumatori e soci (il testimonial dello spot televisivo è Luciana Littizzetto) a bere l’acqua di rubinetto o, in alternativa, quella a “km 0”, ossia dalle fonti più vicine al punto vendita.

Una campagna, quella "pro-acqua del Sindaco", che non poteva piacere ai produttori di acque minerali. Che infatti avevano risposto con "l’acqua minerale è senza paragoni" perché "può avere proprietà favorevoli per la salute, indicate sull'etichetta e riconosciute dal Ministero della Salute".

"L’acqua del rubinetto è solo bevibile": si leggeva nei manifesti di Mineracqua.

E invece no.

"Il Giurì – si legge nella nota dell’autorità che disciplina la pubblicità - esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio pubblicitario denunziato è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione".

E anche se ancora non sono state rese pubbliche le motivazioni, l’articolo 2 citato chiarisce che “la comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento”.

Aggiungi commento

Invia
Altritasti Periodico on line dell'Associazione di Promozione Sociale Altritasti - via Carducci 22 - 14100 Asti - C.F. 92060280051
Registrazione: Tribunale di Asti n. 7/2011 del 28.10.2011 - Direttore Responsabile: Alessandro Mortarino