Avanti con il Jobs Act, anche se la Costituzione dice ...



di Rita Sanlorenzo, Consigliere presso la Corte d’Appello di Torino.


La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Questo è scritto nell’art. 1 della nostra Costituzione del 1948, e questo, soprattutto, dovrebbe essere inciso nella mente dei legislatori che via via nel corso degli anni sono stati chiamati a dare attuazione al programma repubblicano. Bisogna ammettere però che la storia del lavoro, e del diritto del lavoro, nel nostro Paese, non ha seguito un andamento rettilineo secondo la complessiva direzione di marcia indicata dalla Carta costituzionale, nei molti suoi articoli dedicati proprio al lavoro ed alla sua disciplina ...

Nel dopoguerra, l’Italia uscita dalle distruzioni, non solo materiali, del conflitto mondiale e dell’occupazione, ha conosciuto una stagione unica, sottoposta da un lato ad un rapido processo di industrializzazione e dall’altro attraversata da una forte sindacalizzazione del mondo del lavoro dipendente (che si assommava alla scossa apportata da tutti i movimenti che dal basso in quegli anni rivendicavano una società più equa, più aperta, e più democratica).
Una stagione in cui allo sviluppo economico, ed all’aumento di ricchezza nazionale, si è accompagnata la realizzazione di una serie di leggi mirate alla protezione della condizione del lavoro, ed alla promozione dei diritti ad esso connessa: diritti collettivi, come quello alla partecipazione all’attività sindacale, e diritti individuali, primo fra tutti quello alla tutela di fronte ad un licenziamento illegittimo. Lo Statuto dei lavoratori del 1970 rappresenta il frutto più maturo di quella stagione: non per niente, si disse all’epoca che grazie alla sua approvazione, “la Costituzione entra nelle fabbriche”.

Quella stagione, si dice, è definitivamente tramontata. Essenzialmente, per la  progressiva globalizzazione e per la concorrenza selvaggia operata da economie che non subiscono freni da regole o da limitazioni imposte dal rispetto di certe minime condizioni di lavoro, e rispetto alle quali le nostre imprese devono riuscire ad essere competitive.
Per la progressiva perdita di centralità del lavoro in fabbrica, spiegabile con la deindustrializzazione del paese e la frammentazione dell’economia produttiva in aziende medie, o decisamente piccole, in cui il sindacato non attecchisce e non può contare.
Per una crisi economica sempre più logorante e distruttiva, che ha determinato la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e la creazione di masse di disoccupati.

Ma la causa che sin dagli anni ’90 è stata individuata come quella vera e sostanziale, capace di determinare questo arretramento, arrivati al nocciolo è sempre stata una ed una sola: la eccessiva rigidità del mercato del lavoro, la presenza di regole troppo severe che come un cappio stringevano al collo le imprese, soprattutto se in difficoltà, la protezione eccessiva accordata a tutti i lavoratori, anche a quelli disonesti e fannulloni.
E da più parti si è iniziato a sostenere in ogni occasione che, se si voleva ridare slancio e capacità di ripresa alla nostra asfittica economia, non servivano tanto gli investimenti in infrastrutture, la revisione dei trattamenti fiscali o contributivi, al limite, la lotta a fenomeni endemici come l’evasione fiscale, la corruzione, le infiltrazioni della criminalità organizzata: no, le misure davvero efficaci e risolutive dovevano essere individuate nell’applicazione al mercato del lavoro di un più elevato tasso di flessibilità che, se da un lato sarebbe stato capace di consentire alle aziende il necessario dinamismo, dall’altro avrebbero consentito esistenze individuali ben più libere e arricchenti, in termini economici e non solo, sganciate dal tedio e dal logoramento del “posto fisso”.

Certo, sarebbe stato necessario garantire ai soggetti anche la sicurezza sociale, attraverso la sostituzione di quei sostegni che venendo a mancare l’impiego continuativo nelle forme tradizionali del lavoro, non erano più assicurati:  ma la contingente crisi delle finanze pubbliche (non certo destinata a migliorare da che, nella generale distrazione, il principio della parità di bilancio è entrato a far parte della nostra Costituzione) non poteva consentire che ipotesi da realizzarsi poi, in un vago futuro.

E così, dal 2003 in avanti (con il decreto legislativo n.276) si è aperta la strada al “supermarket” delle forme di lavoro, dove si compra il lavoro di cui si ha bisogno, e nella quantità di cui si necessita. Lavoro somministrato, appaltato, ripartito, intermittente, a chiamata, occasionale, a progetto … quaranta (o forse più) forme di contratto tutte all’insegna della mercificazione del lavoro, reso, appunto, bene di scambio e non più il mezzo di riconoscimento della dignità della persona.

I risultati di questa liberalizzazione sono ormai sotto gli occhi di tutti: il lavoro è sempre meno, e quel che c’è, è meno sicuro ed ha sempre minor valore. Neppure il risultato dell’esperienza ha però frenato le spinte liberiste, che dopo aver ottenuto la piena libertà nella scelta della forma di cui rivestire l’ingresso nel posto di lavoro, hanno preso di mira le “rigidità” che ancora resistevano nel regolare, e limitare, l’uscita dal posto di lavoro a tempo indeterminato (in altri termini, la possibilità di licenziamento).
Dopo lunghi anni di logoramento e di insistente propaganda, è stato il governo Monti a mettere mano allo Statuto dei lavoratori ed alla sua norma – simbolo, l’art. 18: la legge n.92 del 2012 (la cd. riforma Fornero) ha drasticamente ridotto le possibilità del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere la reintegra nel posto, dovendosi accontentare nella maggior parte dei casi di un risarcimento economico. Sembrava però che su quel faticoso compromesso ci si potesse assestare, almeno per qualche anno, almeno per verificare gli effetti della riforma (che di primo acchito per vero non sembravano entusiasmanti, visto che la disoccupazione è cresciuta e quella giovanile ha ormai raggiunto percentuali disarmanti).

Invece no.

Il governo Renzi, all’insegna della lotta alla precarietà, con il decreto Poletti ha prima di tutto reso possibile assumere con contratto a termine un dipendente per un periodo fino a tre anni, senza nemmeno indicare il motivo della temporaneità del rapporto, così piuttosto incentivando ed estendendo il ricorso al lavoro  precario invece di contrastarlo, scopo questo che doveva essere affidato al Jobs act, atto di riforma dell’intero sistema di diritto del lavoro.
Il 3 dicembre 2014, con doppia fiducia, è stata approvata la legge delega n.183 che ambiziosamente prevede le deleghe al Governo per le nuove normative in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L’attuazione ha preso le mosse proprio dall’introduzione di un nuovo schema di contratto di lavoro, nominato “a tutele crescenti”: una definizione che non fotografa fedelmente la situazione, dal momento che queste nuove tutele, che vanno a sostituirsi a quelle precedentemente riconosciute, potranno a crescere solo fino ad un certo punto. La creatura è destinata a rimanere mingherlina e deboluccia.
Il lavoratore assunto “a tutele crescenti” se licenziato illegittimamente, eccezion fatta per alcuni limitatissimi casi, non potrà pretendere nulla di più che un indennizzo davvero minimo (due mesi di retribuzione per ogni anno di anzianità di lavoro, sino ad un massimo di ventiquattro mensilità), riducibile del 50% se il datore di lavoro è disponibile a evitare la lite pagando subito il risarcimento.

Il lavoro diventa sempre più una merce, perché con le nuove norme ha un costo preciso e predeterminabile anche l’eliminazione del lavoratore, magari diventato troppo costoso perché negli anni ha raggiunto una elevata qualificazione. Ed una merce sempre più deprezzata, perché  assoggettato al perenne timore di un licenziamento, sarà ben difficile che il lavoratore avanzi rivendicazioni di ogni genere finché quel rapporto perdura: ed in tali condizioni di insicurezza, è ovvio che i salari diminuiscano, e le condizioni generali siano destinate a peggiorare.

Insomma, quello che si è compiuto in questi pochi mesi è un vero e proprio spostamento di baricentro: da un assetto in cui ciò a cui si mirava, in armonia con il dettato costituzionale, era la protezione del soggetto debole, il lavoratore, che dal lavoro traeva (e trae) il sostentamento per sé e per la propria famiglia e quindi non può essere lasciato solo a difendere il diritto ad un trattamento dignitoso, ad uno completamente rovesciato, in cui è all’imprenditore che si vuole garantire di poter disporre della forza lavoro di cui necessita, fino al momento in cui ritenga di averne bisogno, senza nemmeno dover dare conto delle ragioni per cui quel lavoratore, o quella lavoratrice, non gli serve più.

Un’operazione che raggiunge in alcuni casi profili paradossali: basti pensare che l’art. 11 dello schema del primo dei decreti prevede un “contratto di ricollocazione” con cui lo Stato si assume l’onere finanziario per attutire alcuni dei danni provocati dal cattivo uso del potere di licenziare da parte del datore di lavoro. Il lavoratore che è stato licenziato illegittimamente potrà usufruire, a spese della collettività, di un contratto grazie al quale gli verranno offerte nuove possibilità di lavoro. Come scrive Umberto Romagnoli, è un’indulgenza paradossale: lo Stato si propone di sovvenzionare il complesso delle misure di contenimento di danni derivanti da comportamenti di cui lo stesso Stato attraverso i suoi giudici, ha accertato l’illiceità. Un atteggiamento che può avere una sola spiegazione: “secondo il legislatore, quello di licenziare non è un potere da limitare. Tutt’al contrario, è un diritto da proteggere. Sempre. Per questo lo Stato ne facilita l’esercizio a tal segno da non esitare a finanziarne persino l’abuso”.

Un altro passo secondo una direzione che non è, e non può essere, quella che indica la nostra Costituzione. Ma che è estranea anche ai principi dettati dalle Carte europee – la Carta dei diritti fondamentali e la Carta sociale – che comunque riconoscono il diritto ad una tutela efficace di fronte ad un licenziamento ingiustificato. Queste sono le fondamenta su cui si basa la nostra architettura democratica: non bisognerebbe mai dimenticarsene, nemmeno – e soprattutto – quando si parla di lavoro.

Aggiungi commento

Invia
Altritasti Periodico on line dell'Associazione di Promozione Sociale Altritasti - via Carducci 22 - 14100 Asti - C.F. 92060280051
Registrazione: Tribunale di Asti n. 7/2011 del 28.10.2011 - Direttore Responsabile: Alessandro Mortarino