A proposito di concorsi universitari ...

Imagedi Alberto Borghini.

In Italia è di fatto passato un dispositivo che consente ad Enti e Istituzioni di cambiare, in corso d’opera, le regole di un bando di concorso o addirittura di sovvertirle del tutto, anche a concorso ultimato o quasi ultimato. L’occasione per questo nuovo “stile” è stata fornita da un concorso bandito dal Politecnico di Torino nel 2007 e sovvertito dallo stesso Politecnico di Torino in pieno 2008, a concorso ultimato o quasi ultimato.

Un candidato, ammesso al concorso secondo le regole del bando (2007), ed estromesso tramite il sovvertimento di quelle regole a fine concorso, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che ha dato ragione al Politecnico di Torino, inaugurando così questo nuovo “stile” che di fatto assegna potere assoluto ed arbitrarietà totale agli amministratori, calpestando i più elementari diritti del cittadino ...

I FATTI

La motivazione per cui la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha ritenuto giuridicamente giusta l’eliminazione (o comunque la si voglia chiamare) del prof. Alberto Borghini, docente della Facoltà di Architettura II del Politecnico di Torino, dal concorso dello stesso Politecnico di Torino denominato “accelerazione di carriera” è la seguente: “dalla documentazione in atti risulta che il prof. Borghini è stato valutato in modo negativo, in quanto il suo SSD [Settore Scientifico-Disciplinare] (“Discipline Demo Etno Antropologiche”) è stato ritenuto “poco rappresentativo dei SSD dell’Ateneo (allegato 1 al verbale della commissione accelerazione di carriera in data 6 maggio 2008). Lo stesso, quindi, [...] non è stato ammesso alla terza fase [...] a causa dello SSD di riferimento”.

Tale motivazione risulta in evidente contraddizione rispetto al bando di concorso, aperto a tutti i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) del Politecnico di Torino ivi compreso quello del Prof. Borghini (dicembre 2007), e rispetto alle dichiarazioni ufficiali dei responsabili dello stesso Politecnico di Torino. Infatti, con nota prot. n. 5092/VII.4 del 21 marzo 2008, doc. 3, il Prorettore ribadiva che “l’obiettivo della procedura di accelerazione di carriera è quello di selezionare, esclusivamente in base alla qualità scientifica” dei candidati, “alcuni settori scientifico-disciplinari cui offrire opportunità [...]”. La nota prosegue: “tra gli indicatori forniti, il più significativo è sicuramente quello relativo alla produzione scientifica complessiva di ciascun candidato”.

L’esclusione di un candidato (e presumibilmente di uno solo, e presumibilmente già vincitore del concorso), a causa del Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza (il prof. Borghini “non è stato ammesso alla terza fase [...] a causa dello SSD di riferimento”), per di più con data 6 maggio 2008, a concorso concluso (o praticamente concluso), è pertanto diametralmente opposta al medesimo bando di concorso e ai criteri che lo hanno ispirato. Una siffatta esclusione non può dunque che essere giuridicamente inconsistente ed assurda: contro la legge di gara, e contro ogni più elementare diritto di correttezza, essa configura un’illegalità gravissima ai danni dei diritti di una persona che era stata ammessa al concorso medesimo, perché in regola con il bando del concorso, e un danno pesantissimo all’immagine dell’Università e della Ricerca in Italia.

Il Politecnico di Torino, contrariamente alle sue stesse dichiarazioni ufficiali, anzichè, appunto, “selezionare, esclusivamente in base alla qualità scientifica” dei candidati, “alcuni settori scientifico-disciplinari”, ha escluso (o qualunque sia il termine impiegato) un candidato già presumibilmente vincitore, parecchio tempo dopo averlo ammesso al concorso, a concorso concluso o quasi concluso (6 maggio 2008), “a causa dello SSD [Settore Scientifico-Disciplinare] di riferimento”. Come si può il 6 maggio 2008 introdurre una regola per un concorso bandito nel dicembre dell’anno precedente? Come si può introdurre in un concorso, a concorso concluso, una regola che sovverte di 360 gradi il bando del concorso medesimo?

La Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha definito il suddetto comportamento “autonomia” dell’Università e ha fatto appello alla Costituzione.

Basta un po’ di buon senso per capire che proprio un tale comportamento è la negazione dei principi più semplici e basilari del diritto e della democrazia; che si tratta di un atteggiamento che, di fatto, va verso l’arbitrarietà più assoluta e verso l’eliminazione dei concorsi stessi.

Non sarà difficile per nessuno capire che con un precedente del genere e con la sentenza (o comunque si chiami) del Consiglio di Stato, qualunque ente ‘autonomo’ potrà d’ora in poi sentirsi autorizzato a modificare in corso d’opera bandi di concorso emessi mesi prima, o addirittura a sovvertirli radicalmente, persino a concorso concluso o quasi concluso, espellendo dal concorso medesimo coloro che secondo le regole del bando siano risultati vincitori. E, c’è da aspettarselo, non sarà soltanto un problema dell’Università.

 

Prof. Alberto Borghini.

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