La campagna si prefigge l’accoglimento di alcuni principi ...
Sarà poi cura del legislatore tradurli in provvedimenti legislativi e/o applicarli nell’ambito della legislazione sull’agricoltura delle aree rurali e montane. La Campagna riguarda una proposta articolata in 5 punti, per iniziare a distinguere l’agricoltura contadina (quella rivolta prevalentemente alla vendita diretta senza intermediari dei prodotti) dall’agricoltura basata sulle produzioni specializzate e su larga scala. Ad avviso dei promotori, mantenere sotto lo stesso regime fiscale, previdenziale, normativo, burocratico queste due realtà così abissalmente diverse porta alla sparizione di quei contadini, pastori, piccoli allevatori che ancora caparbiamente resistono nelle aree marginali, impedendo anche il ritorno alla terra di giovani che vorrebbero avviare nuove attività legate alle produzioni biologiche, all’agriturismo, alle fattorie didattiche. Per i promotori dell'iniziativa, “Non c’è futuro per l’agricoltura contadina se non viene sollevata dagli adempimenti amministrativi e dai regimi di autocontrollo previsti per le imprese agricole, se non le si applica un trattamento fiscale che ne riconosce il carattere di attività solo in parte commerciale. Mentre l’agroindustria è causa di pesantissimi impatti ambientali; l’agricoltura contadina mantiene quella biodiversità che i sistemi agricoli industriali limitano, conserva i saperi tradizionali, le tecniche e i prodotti locali, mantiene nelle aree montane una consistenza demografica minima da giustificare la presenza di servizi”.
Per maggiori informazioni e per sottoscrivere l'appello:
http://www.agricolturacontadina.org/
Il testo della CAMPAGNA POPOLARE
Esiste un numero imprecisato di persone che praticano un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta; un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri dell’economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra (soprattutto in montagna e nelle zone economicamente marginali), per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e la montagna.
Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose, per ottenere un riconoscimento che la distingua dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini e la loro permanenza sulla terra,
CHIEDIAMO CHE
punto 1
Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua dimensione, per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediari, possa liberamente:
a. trasformare e confezionare i propri prodotti nell’abitazione o nei suoi annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica;
b. vendere i propri prodotti agricoli (comprese le sementi autoriprodotte), alimentari e di artigianato manuale ai consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto di commercio.
punto 2
I contadini che, come occupazione prevalente, praticano la coltivazione del fondo e del bosco o l’allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi professionisti né abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta
SIANO ESONERATI DA
a. il regime Iva, la tenuta di registri contabili, l’obbligo di iscrizione alla camera di commercio; ogni imposta o tassa relativa all’occupazione prevalente, alla propria abitazione e al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relativa all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;
b. l’applicazione del sistema HACCP e, più in generale, le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c. i vincoli progettuali e urbanistici per:
- la costruzione di stalle, serre e altri annessi sui propri terreni e per l’esclusiva occupazione prevalente, purché realizzati con una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione d’uso;
- la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco;
ABBIANO DIRITTO DI
d. macellare direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel podere, limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini locali, fatti salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei terreni;
e. esercitare nella propria abitazione e sul proprio fondo attività di ospitalità rurale, fino a un massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie;
f. pagare i minimi contributi assistenziali e previdenziali;
g. ricevere, attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di:
- assistenza veterinaria e agronomica;
- assistenza burocratica e ricezione per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dall’amministrazione pubblica o comunque dovuta per legge.
punto 3
I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di falso.
punto 4
Il lavoro prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel loro fondo, gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia assimilato al volontariato e – salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore - non sia assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali.
punto 5
Siano abolite le limitazioni sui contratti agrari in natura, purché favorevoli ai conduttori per una misura non inferiore al 70% del raccolto.