Prodotti Fitosanitari: che ruolo ha il contadino?



di Attilio Romagnoli, Contadino e Socio di ARI (Associazione Rurale Italiana).

Il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ha istituito 3 figure ben distinte, che a decorrere dal 26 novembre 2015 devono conseguire con appositi corsi il certificato di abilitazione: Utilizzatore, Consulente, Distributore ...

L'Utilizzatore è la persona che applica materialmente i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. Per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo (patentini) dei
prodotti fitosanitari ad uso professionale, l’ente veneto competente è AVEPA che la rilascia in seguito alla partecipazione di specifici corsi di formazione obbligatoria (20 ore) e al superamento di una prova finale.
Non è necessario seguire il corso se in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Per queste figure è comunque necessario sostenere la prova finale.

Il Consulente consiglia gli Utilizzatori (senza l’obbligo attualmente della ricetta), seguendo i criteri basilari della difesa integrata obbligatoria, valutando la necessità del trattamento con prodotti fitosanitari preferendo metodi o prodotti non di sintesi chimica come, ad esempio, previsto nella produzione biologica. Per il rilascio dei certificati di abilitazione all’attività di consulenza, tutti i soggetti, in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali dovranno frequentare i corsi previsti con il superamento dell’esame finale. Possono ottenere il certificato di abilitazione senza obbligo di frequenza del corso, ma comunque previo superamento dell’esame: gli ispettori fitosanitari; i docenti universitari ed i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria; i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza di almeno 2 anni nel settore dell’assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e biologica, maturata anche nell’ambito di piani e misure riconosciute dall’Autorità Regionale. Anche per questa figura il rilascio dell’abilitazione dipende da Autorità Regionali o provinciali competenti (per il veneto è AVEPA).

I Distributori (o venditori) esercitano un ruolo di “assistenza all’acquisto” ed informazione nei confronti degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e devono conseguire una specifica abilitazione rilasciata dall’ULSS. Tale requisito è obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso.
Il soggetto interessato al rilascio dell’abilitazione dovrà presentare richiesta utilizzando l’apposito modulo al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS capoluogo di provincia di residenza del richiedente. Ogni esercizio di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti deve essere autorizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS.
Con l’acquisto dei PF ogni responsabilità in ordine a trasporto, conservazione ed utilizzo dello stesso viene totalmente trasferito dal venditore all’acquirente.

I ruoli di Consulente e Distributore sono incompatibili: Il decreto del 22 gennaio 2014 al punto A1.3, 2° capoverso: “l’attività di consulente è incompatibile con le condizioni dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza e collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’art. 3, paragrafo 24 del regolamento(CE) n. 1107/2009.

In pratica il consulente non può svolgere questa attività se ha rapporti di dipendenza con le ditte produttrici dei prodotti, può solo consigliare un metodo o un PF per risolvere un problema legato alla protezione delle colture, ma poi è l’operatore e titolare dell’azienda agricola anch’esso in possesso di patentino che decide cosa fare: non c’è più la delega al consulente in toto, ma è l’utilizzatore che ha la responsabilità della scelta finale. Pertanto come spiega la direttiva 128/2009 l’utilizzatore professionale di PF è tenuto ad acquisire sufficienti conoscenze in relazione alla biologia all’avversità, alle modalità corrette per effettuare monitoraggi e rilievi della presenza su culture, alle soglie d’intervento, ai mezzi e tecniche a disposizione. Questo per essere in grado d’intervenire con i prodotti chimici solo se, e quando, necessario.

Lo spirito della legge vuole anche che le aziende agricole confinanti comunichino tra loro:
come prevevisto dal PAN (art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012) all’art. A.2.3 (rubricato Informazioni tra le aziende agricole) che “Fermo restando quanto previsto all’art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati”.

Certificati validi (patentini)
Attraverso questo servizio è possibile consultare i certificati di abilitazione , rilasciati/rinnovati dalla Regione Veneto, in corso di validità. I dati sono aggiornati in tempo reale.
Per visionare i certificati: http://login.avepa.it/Portalino/PublicPage/portalinoPatentiniFitosanitari
La ricerca va fatta indicando il CODICE FISCALE o la DENOMINAZIONE, non entrambi.
Il codice fiscale deve essere inserito completamente, la denominazione anche parzialmente.

Conclusioni e bilancio morale.
Su 520 principi attivi autorizzati in EU, ben 209 sono classificati pericolosi per diversi attributi.
In Italia si spargono circa 700 litri/abitante di Prodotti Fitosanitari, nel Trevigiano circa 1200 litri/ab (85 litri/ab solo per il glifosate), nel Veronese addirittura 2400 litri/ab.
L’agricoltore professionale dovrebbe sapere che i prodotti fitosanitari benchè omologati sulle specie vegetali contengono delle indicazioni di pericolo e consigli di prudenza nell’uso, per limitare rischi tutt’altro che benefici sulla salute delle persone ed altri esseri viventi che vivono nello stesso ambiente, poiché le campagne non sono né laboratori né fabbriche. Ciò che si produce nelle campagne non è equiparabile a delle merci come sono altri oggetti, sono il nutrimento su cui si basa la nostra stessa esistenza, e questo fa del contadino il perno su cui poggia il futuro dell’umanità.
Indubbio che il contadino debba garantirsi un reddito adeguato dal proprio lavoro, spesso purtroppo a fronte di prezzi anche inferiori alle spese di produzione, ma il ruolo del contadino è di assicurare il mantenimento di campagne vive, con contadini numerosi che forniscano cibi sani, diversificati e accessibili a tutti, che rispettino la natura nelle sue varie forme (animali, piante, territorio), la protezione e la conservazione della biodiversità agricola, la salubrità dell’aria che tutti respiriamo, dei corsi d’acqua e delle falde di acqua sotterranea che tutti noi beviamo.
I numeri impietosi sull’abuso di questi prodotti dimostrano che l’agricoltura “convenzionale” può aver cambiato nome in “integrata”, ma senza le conoscenze agronomiche od il semplice scambio di buone pratiche agricole e la cooperazione tra aziende agricole, i pesticidi da soli non potranno mai essere in alcun modo sostenibili.

Tratto da: http://www.croceviaterra.it/lotte-contadine/prodotti-fitosanitari-che-ruolo-ha-il-contadino/

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