La funzione sociale di un bene diventa il nostro obiettivo


di Alessandro Mortarino.
Negli ultimi mesi, attraverso il sito nazionale e la newsletter settimanale del Forum Salviamo il Paesaggio, abbiamo ampiamente divulgato il punto di arrivo degli studi di Paolo Maddalena (Vice presidente emerito della Corte Costituzionale) in merito ad un tema assolutamente nevralgico, legato alla corretta interpretazione dell'articolo 42 della nostra Costituzione, alla sua applicazione, all'appartenenza giuridica e storica del territorio. In particolare, Maddalena sostiene in modo molto argomentato e tecnico che qualunque bene abbandonato, in virtù della cessazione della sua funzione sociale, debba ritornare nella disponibilità del soggetto che originariamente ne è proprietario e che ne aveva ceduto parte ad un singolo privato: questo soggetto altri non è che il popolo sovrano ...

Dice Maddalena: «Se il singolo non utilizza un bene, il popolo sovrano se lo riprende. Ad esempio, se un imprenditore delocalizza la fabbrica all’estero per guadagnare di più e poi vuole trasformare l’immobile in un albergo, è fuori dalla Costituzione. Non si inventa niente: anche gli antichi romani, nella loro saggezza, stabilirono che le res nullius non esistevano, perché non potevano immaginare l'esistenza di un bene non appartenente a nessuno. E questo principio era accolto anche nello Statuto Albertino. Se non c’è funzione sociale non c’è tutela giuridica, e non c’è quindi proprietà privata. Inoltre, l’articolo 838 del Codice civile dispone che il terreno abbandonato è trasferito a chi vuole coltivarlo. Ma il Codice è stato scritto prima della Costituzione: tutte le norme antecedenti vanno lette alla luce della Carta».

Ora, a distanza di 66 anni, l'articolo 42 della nostra Costituzione ha un primo caso di applicazione secondo questa visione giuridica: il 24 aprile scorso la giunta del Comune di Napoli ha varato due delibere (che dovranno essere discusse ed approvate dal consiglio comunale) che prevedono il riutilizzo a fini sociali dei beni abbandonati.
Con queste delibere il Comune individua i beni del patrimonio immobiliare «inutilizzati o parzialmente utilizzati», ma «percepiti dalla comunità come "beni comuni", e suscettibili di fruizione collettiva», attraverso una analitica mappatura che comprenderà anche i 391 beni del Demanio di cui l’amministrazione ha fatto richiesta.
Nella categoria «beni comuni» verranno compresi anche i beni «inutilizzati o parzialmente utilizzati» di proprietà di privati. Il Comune inviterà formalmente i proprietari di questi beni privati, entro 150 giorni, «ad adottare provvedimenti necessari al perseguimento della funzione sociale»; in caso di mancato riscontro, l'amministrazione deciderà l'inglobamento al patrimonio comunale.
Per i complessi edilizi rimasti invenduti, il sindaco convocherà i proprietari costruttori per concordare con loro un prezzo di vendita «parametrato alla capacità media dei napoletani». In caso di mancato accordo, anche questi immobili entreranno a far parte del patrimonio comunale.

Abbastanza superfluo aggiungere che l'iniziativa della giunta napoletana porta il dibattito dal livello puramente accademico alla prassi quotidiana, ristabilendo il senso del concetto di "bene comune". Non sono mancate e non mancheranno le polemiche, poichè il tema tocca il "nervo" del rapporto tra proprietà collettiva e proprietà privata indicando un principio già felicemente applicato in Svezia o in Danimarca.

Per approfondire lo studio del prof. Maddalena invitiamo a leggere il suo recente libro "Il territorio bene comune degli italiani", di cui potete trovare una nostra recensione e i dati necessari qui:
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2014/04/il-territorio-bene-comune-degli-italiani-un-libro-di-paolo-maddalena/

Potete anche leggere questo contributo maggiormente dedicato al tema dei cosiddetti "diritti edificatori": http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2014/02/il-consumo-di-suolo-e-la-mistificazione-dello-ius-aedificandi/

Secondo Maddalena «gli sprechi, con la crisi dilagante, sono intollerabili: ci sono immobili abbandonati appartenenti a persone che se ne disinteressano, mentre il popolo napoletano vive nei tuguri. La delibera è nel solco della Carta fondamentale: il diritto alla prima abitazione è garantito dalla Costituzione. Ma ci sono beni che soddisfano utilità personali e familiari, inviolabili, e altri che vanno ben oltre questi bisogni. La piccola proprietà è intoccabile, ma la grande proprietà deve giovare a tutti. Capannoni, fabbriche, immobili abbandonati non adibiti alla loro funzione».

In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Maddalena ha ricordato che «nella Costituzione ci sono norme secondo cui "la proprietà privata non è garantita come diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare una funzione sociale del bene", il che consente al Comune di acquisire il bene in quanto "bene comune" della città a cui restituire "una funzione sociale ed economica" da decidere attraverso "modalità partecipate". I beni eventualmente espropriati potranno essere affidati tramite avviso pubblico».

Il sindaco Luigi De Magistris ritiene che potranno esserci contenziosi «ma le delibere le abbiamo scritte bene e c’è un preciso procedimento amministrativo. Non c’è alcun rischio per chi possiede beni, ma solo per chi li ha abbandonati».

A ben vedere questa interpretazione dell'articolo 42 della Costituzione è l'esatto opposto di quanto il Ministro Lupi ha nei giorni scorsi compreso in una bozza di disegno di legge riguardante i principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana. Questo DdL è chiaramente indirizzato verso gli interessi della proprietà immobiliare, così come chiarito sin dal titolo primo e dall’articolo 1 dove si attribuisce ai proprietari il diritto di iniziativa e di partecipazione – nella pianificazione - per “garantire" il valore della proprietà ed evitare riduzioni al valore immobiliare dei terreni ...

I testi delle due delibere della Giunta del Comune di Napoli sono scaricabili qui:

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/wp-content/uploads/2014/06/Napoli_dgc_240414_0258_beni-pubblici-beni-comuni.pdf

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/wp-content/uploads/2014/06/Napoli_dgc_240414_0259_beni-privati-beni-comuni.pdf

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