Nei giorni scorsi sono state consegnate alle parti le sentenze relative ai ricorsi presentati contro la gestione unica provinciale totalmente pubblica del servizio idrico integrato emesse dal Tribunale Superiore delle Acque a seguito dell’udienza del 18.12.2019 e che erano state depositate in data 9.01.2020.
Il TSdA aveva già deciso in precedenza il raggruppamento per 3 filoni di interesse di tutti i ricorsi presentati, di conseguenza ha emesso 3 sentenze distinte che cataloga come “non definitive”. Nella prima, la n.2/2020, affronta il filone relativo ai ricorsi presentati da Tecnoedil nel 2018 e 2019 contro Egato4 e la Provincia di Cuneo, per l’annullamento del nuovo PdA e dell’affidamento a Cogesi.
Nella seconda, la n.3/2020, il filone relativo ai ricorsi presentati nel 2017 e 2019 da Aeta (consorzio che raggruppa i tre gestori del gruppo Egea: Alpiacque, Alse e Tecnoedil), sempre contro Egato4 e la Provincia di Cuneo, per l’annullamento del parere negativo sulla richiesta di proroga di queste gestioni e sempre dell’affidamento diretto a Cogesi. Nella terza, la n.4/2020, il filone relativo ai ricorsi presentati nel 2018 e 2019 da 21 comuni con capofila Canale e altri 7 comuni con capofila Cavallerleone, sempre contro Egato4 e la Provincia di Cuneo, per l’annullamento delle delibere con le quali è stata scelta la forma di gestione diretta in house totalmente pubblica, il nuovo PdA, e l’affidamento a Cogesi.
In ognuna delle tre sentenze viene definitivamente statuita la legittima competenza in materia del TSdA e la non ammissibilità dei ricorsi nei confronti della Provincia in quanto Autorità non emanante le delibere e non controinteressata ai procedimenti. Quindi la Provincia di Cuneo esce definitivamente dal procedimento.
Per le rimanenti parti le 3 sentenze sono catalogate come “non definitive” per consentire alla Regione Piemonte di legiferare in merito, in modo tale da poter far cessare il motivo del contendere.
Il dispositivo, identico per tutte e tre le sentenze, recita che su tutte è predominante quella relativa ai 21+7 comuni, in quanto essendo giuridicamente rilevante il fatto che questi abbiano deliberato di non ritenere strategica la loro partecipazione societaria a Cogesi, è l’unica in grado di far cessare il motivo del contendere in presenza di adeguata legiferazione regionale.
Il TSdA stesso elenca molto chiaramente quali siano i limiti entro i quali la Regione potrebbe muoversi, riducendo significativamente il suo potere discrezionale. Infatti il collegio giudicante scrive che condivide pienamente il parere emesso nel 2019 dal Consiglio di Stato, su richiesta della Regione stessa, secondo il quale non è assolutamente possibile che nella compagine societaria di un gestore in house entri un privato. Ciò potrebbe fare venire meno le ragioni del contendere da parte di Tecnoedil e di Aeta che non possono essere direttamente coinvolte in Cogesi. Scrive ancora il TSdA che non è possibile per la Regione istituire sub-ambiti gestionali in quanto vietati dalla legge nazionale che obbliga alla gestione unica per ogni Ambito Territoriale Ottimale.
Stante la “non definitività” delle sentenze, il TSdA fissa una nuova udienza avanti il giudice delegato per la data del 1° aprile 2020. In questa si dovranno esaminare gli eventuali provvedimenti che la Regione Piemonte sarà stata in grado di emanare e si valuterà la loro capacità di estinguere il contenzioso. Provvedimenti che risultano davvero impossibili stante anche il principio più volte stabilito dalla Corte Costituzionale che per una Regione non è possibile modificare gli ambiti esistenti andando a suddividerli ulteriormente perché le leggi nazionali consentono modifiche solo nel senso dell’accorpamento.
In mancanza di questa legiferazione regionale il giudice, nell’udienza prevista per il prossimo 1 aprile, non potrà fare altro che prendere atto della impossibilità per i 28 comuni di vedere accolte le loro tesi. Inoltre, a fronte della riformulazione dell’eccezione sul difetto di interesse di Aeta e Tecnoedil che le difese di Egato4 e di Cogesi potranno ripresentare, tutti i ricorsi facenti capo agli attuali gestori potranno essere dichiarati inammissibili.
I comuni ricorrenti si vedranno riconosciuto il loro diritto a non entrare nella compagine societaria di Cogesi, ma questa sarà una ulteriore perdita per i loro cittadini che dopo avere “finanziato” le esigenze elettorali dei loro sindaci, si troveranno la beffa di non poter contare nulla nel nuovo gestore unico.
Comitato Cuneese Acqua Bene Comune